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Come avviene la ripartizione delle spese?

Lo strumento di ripartizione delle spese di riscalemento è indicato dal decreto legislativo del 4 luglio 2014 n. 102, dov’è precisato che le spese di riscaldamento devono essere suddivise secondo quanto previsto dalla normativa UNI 10200.

La norma fornisce i criteri per ripartire la spesa totale di riscaldamento e/o di acqua calda sanitaria e si applica agli edifici di tipo condominiale dotati di impianti termici centralizzati.

L’energia termica utile prodotta viene quindi suddivisa in base ai:

▪ consumi volontari “la quota variabile”, ovvero quelli dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante l’apertura della valvola termostatica, che vanno ripartiti in base alle letture registrate dai dispositivi di contabilizzazione del calore (contatori o ripartitori di calore);

▪ consumi involontari “la quota fissa”, ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e dovuti alle dispersioni di calore della rete di distribuzione, compresivi della spesa per la conduzione e la manutenzione dell’impianto, che vanno ripartiti in base ai nuovi millesimi di fabbisogno termico. La nuova tabella millesimale di fabbisogno termico sarà determinata per ciascuna unità immobiliare con un calcolo termotecnico secondo le specifiche tecniche della stessa UNI 10200.

Argomenti utili

Come si ripartisce la quota a millesimi?

La norma tecnica italiana attualmente in vigore è la UNI 10200, e definisce la ripartizione della quota involontaria secondo la nuova tabella millesimale del fabbisogno

Cosa si intende per periodo di conteggio?

Il periodo di conteggio è un intervallo di tempo stabilito per la ripartizione dei costi. Solitamente per i consumi di riscaldamento inizia dall’accensione dell’impianto di